Foto-Cine Club Chiasso

S T A T U T O

Art. 1 Nome

Con la designazione Foto Cine Club Chiasso è costituita un’associazione
in conformità agli art. 60 e seguenti CCS.

Art. 2 Sede

Il FCCC ha sede in Chiasso.

Art. 3 Scopi

Riunire periodicamente i cultori e gli amatori dell’arte fotografica e cinematografica

Promuovere esposizioni personali e collettive atte a richiamare sull’arte fotografica e cinematografica l’interesse del pubblico

Educare il gusto degli appassionati attraverso le opere dei più noti artisti

Promuovere ed incoraggiare la cultura, la conoscenza tecnica e l’evoluzione artistica per mezzo di conferenze, gite d’istruzione, proiezioni, esperimenti, pubblicazioni ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo

Favorire in particolare lo sviluppo di un’arte fotografica, contribuendo così alla formazione di uno stile.

Art. 4 Qualità dei soci

Il FCCC è composto da soci attivi, soci sostenitori e soci onorari.

Art. 5 Requisiti

 

Soci Attivi

Può far parte del club come socio attivo chiunque indistintamente pratichi la fotografia, la cinematografia e la videografia.
Il socio attivo è soggetto annualmente al pagamento della quota sociale.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che, indipendentemente dal comma precedente, sostengono gli scopi dell’associazione e pagano una quota sociale non inferiore a quella ordinaria.

Soci onorari

Sono soci onorari coloro che vantano speciali benemerenze verso il FCCC e si sono adoperati in modo notevole al conseguimento degli scopi sociali.
I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale.

Art. 6 Ammissioni

Chi è in possesso dei requisiti precedentemente esposti può chiedere al Comitato d’aderire al FCCC.
Sull’eventuale decisione negativa del Comitato il postulante può ricorrere all’Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla notifica per il tramite del Comitato stesso.

Art. 7 Doveri

Con l’ammissione, il socio s’impegna a rispettare le disposizioni dello Statuto, ad animare la vita del Club, a prestare un adeguato contributo alla realizzazione degli scopi e a corrispondere le quote sociali.

Art. 8 Quota sociale

L’ammontare della quota sociale è stabilito dall’Assemblea generale.

Art. 9 Mora nel pagamento

Il socio che, malgrado richiamo, non provvede al pagamento della quota sociale annua entro la fine dell’anno in corso, è considerato dimissionario a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 10 Cessazione

Il socio può dimettersi in ogni tempo con comunicazione scritta al Comitato.
La dimissione svolge i suoi effetti a contare dalla data della comunicazione e la quota sociale pagata rimane acquisita.

Esclusione

Il socio che viola ripetutamente o in modo grave le disposizioni statutarie o lede l’immagine dell’Associazione
è espulso con decisione scritta e motivata da parte del Comitato.

Diritto di ricorso

Contro tale decisione, il socio escluso può presentare giustificazioni scritte al Comitato entro 15 giorni.
Se il Comitato ritiene infondate le giustificazioni del socio ne conferma l’esclusione.
Contro questa decisione è data possibilità di ricorrere alla successiva Assemblea ordinaria.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 11 Rapporti con terzi

L’associazione acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome per mezzo del presidente o del vice-presidente, unitamente ad altro membro del Comitato.

L’associazione risponde verso i terzi con il patrimonio sociale.

E’ esclusa pertanto la responsabilità dei singoli soci e dei singoli membri di Comitato.

Art. 12 Tenuta dei conti

I conti sono tenuti in conformità alle vigenti disposizioni del C.O. e sono curati dal cassiere.

In particolare dev’essere allestito un inventario, un conto di bilancio (patrimonio) e un conto economico.

Art. 13 Organi dell'Associazione

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea generale
  2. il Comitato esecutivo
  3. i revisori dei conti

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e dovranno contenere l’ordine del giorno.  

Art. 14 Composizione dell'Assemblea

L’Assemblea generale si compone di tutti i soci.

Art. 15 Attribuzioni dell'Assemblea

L’Assemblea generale

a) adotta, modifica, abroga le disposizioni dello statuto dell’associazione;
b) elegge il presidente, il vice-presidente, il cassiere ed il segretario;
c) nomina due revisori dei conti;
d) nomina, ove occorra, apposite commissioni speciali per lo svolgimento di compiti particolari;
e) stabilisce l’ammontare annuo della quota sociale;
f) delibera sull’andamento generale dell’associazione e sulle attività del Comitato e delle Commissioni;
g) discute e approva i resoconti annuali;
h) rinvia, se del caso, al Comitato per esame e preavviso, proposte e suggerimenti su oggetti anche non compresi nell’ordine del giorno;
i) nomina i soci onorari;
l) decide su eventuali investimenti e sul relativo finanziamento;
m) esercita tutti gli attributi che lo statuto non conferisce ad altro organo.

Art. 16 Riunione dell'Assemblea

L’Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 17 Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea generale è convocata dal Comitato esecutivo:

In seduta ordinaria:
una volta l’anno, normalmente entro la fine di febbraio.

in seduta straordinaria:
ogni qualvolta il Comitato lo ritiene necessario o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci attivi. In tal caso l’Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 18 Deliberazioni dell'Assemblea

 

Validità

L’Assemblea generale è legalmente valida quando è presente almeno la metà dei soci.
Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale, l’Assemblea sarà chiamata in seconda convocazione ½ ora dopo.
Le decisioni prese in seconda convocazione saranno legalmente valide qualunque sia il numero dei soci presenti

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Coloro che non possono intervenire all’Assemblea generale possono conferire delega per iscritto ad altro socio.
Nessun socio può però essere incaricato di più di una delega

Decisioni

Le decisioni assembleari sono ritenute valide se approvate dalla maggioranza semplice dei votanti.
In tutti i casi di parità il voto del presidente conta doppio.

Le proposte di modifica degli statuti potranno essere discusse solo nelle Assemblee generali.
Per la loro approvazione occorrerà la maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti

Art. 19 Comitato

 

Composizione

Il comitato è composto da un presidente, un vice-presidente, un cassiere ed un segretario eletti dall’Assemblea generale.
Del Comitato fanno parte, in veste di membro, i rappresentanti nominati dalle commissioni statutariamente costituite

 

Presidente e vice-presidente

Il presidente e il vice-presidente in sua vece, è il rappresentante legale dell’associazione.

Presiede il comitato, firma i verbali delle sedute e la corrispondenza unitamente al segretario.

Il presidente o il vice-presidente in sua vece presenta all’Assemblea il rapporto sull’attività svolta e sulle iniziative che s’intendono intraprendere.

Art. 20 Attribuzioni

Il Comitato:

a) svolge le mansioni atte ad assicurare un dinamico andamento dell’attività sociale e la realizzazione degli scopi statutari;
b) decide in merito alle manifestazioni interne e pubbliche ed alle relative modalità di finanziamento;
c) nomina e revoca le commissioni costituite per il perseguimento di particolari scopi;
d) tiene e aggiorna l’elenco dei soci;
e) mantiene il contatto con altre associazioni;
f) propone all’Assemblea:
- l’adozione, la modifica, l’abrogazione di norme statutarie;
- la nomina dei soci onorari;
- gli investimenti in nuovi materiali ed attrezzature oltre i fr. 3'000.- annui, necessari all’esplicazione dell’attività sociale, nonché la relativa proposta di finanziamento;
g) rappresenta l’associazione nei confronti di terzi;
h) svolge i compiti affidategli dall’Assemblea.

Art. 21 Riunioni del Comitato

Il comitato è convocato dal suo presidente o da almeno 2 dei suoi membri e delibera a maggioranza dei suoi membri.
In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente assume doppio valore.

Art. 22 Durata in carica del Comitato

I membri del Comitato rimangono in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 23 Revisori dei conti

I revisori dei conti vengono nominati dall’Assemblea, rimangono in carica un anno e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 24 Commissioni

 

Istituzione e composizione

Le Commissioni sono istituite dall’Assemblea generale oppure, nel corso dell’anno e secondo necessità, dal Comitato.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Commissioni

Funzioni

Le Commissioni perseguono gli scopi, approvati dall’Assemblea generale o dal Comitato, che ne hanno determinato la costituzione

Rappresentanza nel Comitato

I membri di ogni Commissione delegano un loro rappresentante a far parte del Comitato

Durata

Le Commissioni sono operanti fino al raggiungimento degli obiettivi predeterminati oppure fino a scioglimento da parte dell’Assemblea generale o del Comitato

Art. 25 Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’associazione, la divisione del suo patrimonio sarà decisa nel corso dell’ultima assemblea

Art. 26 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni del CCS.

 

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